TITOLO I CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Filarmonica Umbra” con sede sociale in Terni, in Via Parrabbi, 15. Il trasferimento della sede sociale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche allo Statuto. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 Carattere dell’Associazione

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

ART. 3 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 Ambito territoriale

L’Associazione opera nel territorio della Regione Umbria. Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto, essa può operare anche sull’intero territorio nazionale.

ART. 5 Finalità dell’Associazione

Finalità dell’Associazione è la promozione e la diffusione della cultura musicale.

ART. 6 Attività dell’Associazione

L’Associazione persegue le finalità di cui al precedente articolo attraverso:
a) L’organizzazione di concerti e di rappresentazioni di teatro musicale, con attenzione a tutti i generi, gli stili e i linguaggi musicali, in abbonamento o fuori abbonamento, gratuiti o a pagamento;
b) L’organizzazione di conferenze e seminari di cultura musicale;
c) La promozione di gite per assistere a manifestazioni musicali;
d) L’organizzazione e promozione di ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II SOCI

ART. 7 Soci

I Soci si distinguono in Soci ordinari e sostenitori. Sono Soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell’Associazione. Sono Soci sostenitori quei Soci che contribuiscono al finanziamento dell’Associazione una quota annuale almeno doppia rispetto a quella stabilita per i Soci ordinari. L’ammissione dei Soci avviene a richiesta individuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte di almeno una persona già in possesso della qualifica di Socio. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda di ammissione è accolta. Il consiglio direttivo delibera annualmente le agevolazioni che verranno concesse ai Soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 8 Doveri dei Soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla partecipazione alle attività dell’Associazione e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 9 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:
a) Dimissioni;
b) Decadenza, per il mancato pagamento della quota associativa per un anno;
c) Espulsione, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, per indegnità e per attività contrarie alle finalità dell’Associazione.

ART. 10 Dimissioni dei Soci

Le dimissioni vanno presentate con lettera raccomandata al Presidente, il quale le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data di ricevimento della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine le dimissioni si intendono tacitamente accolte.

TITOLO III ORGANI

ART. 11 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

L’ASSEMBLEA

ART. 12 Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Partecipano alle sue riunioni ordinarie e straordinarie tutti i Soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per la discussione dei programmi di attività e per la definizione delle scelte di politica culturale dell’Associazione.

ART. 13 Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, dal Presidente con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata a mezzo lettera da spedire almeno dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata, a mezzo telegramma o telefonicamente, con preavviso di cinque giorni. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno un’ ora.

ART. 14 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio, con esclusione dei Soci componenti il Consiglio Direttivo Ogni Socio non componente il Consiglio Direttivo può rappresentare per delega non più di cinque Soci. L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti e scelto tra i Soci non componenti il Consiglio Direttivo. I verbali di riunione dell’Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea stessa fra i presenti. L’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti in proprio o per delega. Le funzioni di segretario dell’Assemblea straordinaria devono essere demandate a un notaio scelto dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

ART. 15 Forme di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno il 20% dei presenti, o per argomenti di particolare importanza o riguardanti persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso l’Assemblea sceglie due scrutatori a maggioranza dei voti.

ART. 16 Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle proposte del Consiglio Direttivo;
b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
c) Deliberare sulle linee programmatiche generali dell’Associazione;
d) Fissare le quote sociali annuali;
e) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 Elezione,composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è eletto tra i Soci a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria. Le preferenze devono essere espresse limitatamente al numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, comunque in numero dispari. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri possono essere riconfermati. I Consiglieri dimissionari, espulsi o decaduti vengono sostituiti per cooptazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Qualora i consiglieri da sostituire siano in numero superiore a un terzo dei posti in Consiglio, il Consiglio stesso è da intendersi decaduto.

ART. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- Eleggere il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno;
- Comunicare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei conti e, successivamente, sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci;
- Sovrintendere all’attività dell’Associazione e sorvegliare sul suo andamento;
- Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- Revisionare gli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione;
- Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci.
Gli incarichi di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di un Direttore artistico, oppure di una Commissione artistica ed eventualmente di uno o più consulenti artistici. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 19 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il verbale delle sedute del Consiglio è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

ART. 20 Compiti del Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Ne dirige l’attività e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Convoca l’Assemblea dei Soci. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Coordina la Commissione artistica. Sovrintende, in particolare, all’attuazioni delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

ART. 21 Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Dura in carica un biennio e decade, comunque, con il Consiglio Direttivo.

I REVISORI DEI CONTI

ART. 22 Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Essi devono redigere la relazione sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo e presentarla all’Assemblea dei Soci anche per il tramite del Consiglio stesso.

ART. 23 Elezione del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall’Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica due anni e decade, comunque, con il Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

TITOLO IV DIREZIONE ARTISTICA

ART. 24 Nomina del Direttore artistico o della Commissione artistica e di eventuali consulenti artistici

L’incarico della Direzione artistica è affidato dal Consiglio Direttivo, che provvede alla nomina, ad un Direttore artistico scelto fra i Soci o tra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alle loro competenze, oppure ad una Commissione artistica. In entrambi i casi la carica ha una durata di due anni e decade comunque con il Consiglio stesso. L’eventuale Commissione artistica è formata dal Presidente dell’Associazione e da altri due o quattro membri scelti tra i Soci non componenti il Consiglio Direttivo nell’ambito di musicisti e di persone di cultura particolarmente competenti in materia di organizzazione di concerti e di attività musicali, oppure scelti tra persone estranee all’Associazione con medesime competenze. Per progetti particolari o per compiti specifici possono essere nominati dal Consiglio Direttivo uno o più consulenti artistici, scelti fra Soci o fra persone estranee all’Associazione con relative competenze.

ART. 25 Compiti della direzione artistica

Il Direttore artistico, oppure la Commissione artistica, ha il compito di:
- Predisporre il cartellone della stagione concertistica sulla scorta delle indicazioni di massima fornite dal Consiglio Direttivo e sottoporlo al Consiglio stesso per l’approvazione;
- Redigere il materiale pubblicitario, i programmi di sala, curarne la stampa e la relativa diffusione;
- Fornire assistenza ai concertisti;
- Garantire la fornitura di quanto necessario alla migliore riuscita delle iniziative programmate;
- Redigere una relazione artistica sulle attività concertistiche e sulle altre iniziative musicali svolte in ciascuna stagione.
Alcuni dei compiti sopra elencati possono essere demandati dal Consiglio Direttivo a persone estranee all’Associazione con specifiche competenze.

ART. 26 Coordinatore della Commissione artistica

Il ruolo di coordinatore dell’eventuale Commissione artistica è ricoperto dal Presidente dell’Associazione, con il compito di coordinare l’attività della Commissione e di sovrintendere alle funzioni ad essa demandate ai sensi dell’ articolo precedente. Il Coordinatore della Commissione artistica riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività e alle proposte della stessa.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE - FINANZE – PATRIMONIO

IL SEGRETARIO

ART. 27 Elezione e compiti del Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica due anni e decade, comunque, con il Consiglio stesso. Dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve indicazioni per lo svolgimento dei suoi compiti. Mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. Alcuni dei compiti sopra elencati possono essere demandati dal Consiglio Direttivo a persone estranee all’Associazione con specifiche competenze.

IL TESORIERE

ART. 28 Elezione e compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo trai propri membri. Dura in carica due anni e decade, comunque, con il Consiglio stesso. Tiene l’amministrazione e la contabilità dell’ Associazione secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio. Tale compito può essere demandato dal Consiglio Direttivo a persone estranee all’Associazione con specifiche competenze. Firma tutti i documenti contabili, comprese le disposizioni di pagamento.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 29 Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) Dalle quote sociali ordinarie annuali fissate dall’Assemblea;
b) Dalle quote dei Soci sostenitori;
c) Da eventuali contributi straordinari dei Soci, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) Da versamenti volontari degli associati;
e) Da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
f) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
Le quote sociali ordinarie devono essere pagate entro il 30 Marzo di ogni anno.

ART. 30 Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali ordinarie sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte di nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno solare in corso.

ART. 31 Avanzi di Gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662, a salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI NORME FINALI E GENERALI

ART. 32 Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 33 Clausola arbitrale

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Terni.

ART. 34 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo.

ART. 36 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.